Art. 5.
(Procedimenti pendenti).

      1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce sono definiti dalle corti d'appello di Sassari e di Taranto.